Le agevolazioni fiscali auto per persone con disabilità: quali sono, chi ne ha diritto

05 Gennaio 2024

Chi ne ha diritto
Facendo ordine in molteplici normative e interpretazioni l’Agenzia delle entrate fa chiarezza sul tema delle agevolazioni fiscali auto per soggetti con disabilità. Anzitutto, le persone che ne hanno diritto:

– Non vedenti o sorde;
– Con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
– Con grave limitazione della capacità di deambulazione o affette da pluriamputazioni;
– Con ridotte o impedite capacità motorie.

Chi sono i non vedenti
Le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Se è a carico di un familiare
Un caso particolare riguarda la persona con disabilità fiscalmente a carico di un familiare: possiede un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro (o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni). Può beneficiare delle agevolazioni il familiare che ha sostenuto la spesa.
– Persona con ridotte o impedite capacità motorie (articolo 8, legge 449/1997): ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità. In alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida;
– Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (articolo 30, comma 7, legge 388/2000): il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali;
– Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000): il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

Detrazione Irpef: quattro norme base
– Per l’acquisto dei mezzi di locomozione la persona con disabilità ha diritto a una detrazione dall’Irpef: è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio dalla data di acquisto. È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico registro automobilistico (Pra), perché demolito. Il beneficio non spetta se il veicolo è stato cancellato perché esportato all’estero;
– In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo: deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro;
– Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni, è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi: non importa che il mezzo vecchio ci sia ancora o no;
– Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento. Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento della persona con disabilità.

Perdita dell’agevolazione
In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, si versa la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse. C’è un’eccezione: non si versa niente se la persona, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.